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Lega Pro, niente sconti per il Savona: Aresti, Demartis e Corda squalificati dal giudice sportivo

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Savona. Dopo il danno la beffa. Nessuna sorpresa perché le squalifiche di Aresti, Demartis e del tecnico biancoblù Ninni Corda erano stati messi in conto dalla società biancoblù dopo l’infausta partita di Vicenza.

Contro il Sudtirol, quindi, in panchina siederà mister Giovanni Mattu, alla terza esperienza da “head coach”.

Tutto da decidere, invece, il ruolo di vice Aresti con il numero dodici Boerchio in ballottaggio con il preparatore dei portiere per giocare dal primo minuto al Bacigalupo.

La direzione di gara di domenica scorsa, inoltre, pesa anche su Cesarini e Maccarrone.

I due giocatori, ammoniti a Vicenza, vanno in diffida: al prossimo giallo scatterà la squalifica.

Tra i rivali di domenica prossima, infine, assente Alessandro Furlan, fermato per un turno.

Da segnalare la chiusura della curva del Como inflitta dal giudice sportivo per “discriminazione territoriale” a seguito dei cori nel match tra Como e Reggiana.

Le decisioni del giudice sportivo:

Allenatori

Squalifica

Per due gare effettive

Santini Raffaele (Lumezzane S.P.A.): perché dopo aver assunto un atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro profferiva una frase blasfema (espulso, allenatore in seconda).

Squalifica

Per una gara effettiva

Corda Ninni (Savona F.B.C. S.R.L.): per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (espulso).

Calciatori espulsi

Squalifica per due gare effettive

Taddei Max (Unione Venezia S.R.L.): per aver volontariamente colpito con un calcio al ginocchio un avversario.

Squalifica per una gara effettiva

Furlan Alessandro (Fussballclub Sudtirol SRL): per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

Italiano Vincenzo (Lumezzane S.P.A.): per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.

Aresti Simone (Savona F.B.C. S.R.L.): per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete,senza ostacolo.

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

Giosa Antonio (Calcio Como S.R.L.): entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

Manzoni Alessio (Pavia S.R.L.): per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.

Demartis Angelo Giacomo (Savona F.B.C. S.R.L.): per condotta scorretta verso un avversario e per proteste verso l’arbitro.

Calciatori non espulsi

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV INFR)

Ondei Davide (Albinoleffe S.R.L.)

Pesenti Massimiliano (Albinoleffe S.R.L.)

Casiraghi Daniele (Aurora Pro Patria 1919SRL)

Zanetti Paolo (Reggiana 1919 S.P.A.)

Cecchini Luca (Virtus Entella S.R.L.)

Ammonizione con diffida (III INFR)

Piccinni Matteo (Albinoleffe S.R.L.)

Videtta Alessandro (Carrarese Calcio S.R.L.)

Palermo Simone (Cremonese S.P.A.)

Cinaglia Davide (Feralpisalo S.R.L.)

Cappelletti Daniel (Fussballclub Sudtirol SRL)

Torregrossa Ernesto (Lumezzane S.P.A.)

Possenti Marcello (Reggiana 1919 S.P.A.)

Guarco Simone e Sensi Stefano (San Marino Calcio S.R.L.)

Cesarini Alessandro e Maccarrone Giordano (Savona F.B.C. S.R.L.)

Gallo Salvatore (Unione Venezia S.R.L.)

Di Matteo Luca (Vicenza Calcio S.P.A

Società

Chiusura Curva

Como – Reggiana: Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali o s s e r v a che più volte durante la gara propri sostenitori posizionati nel settore curva posto a sinistra della tribuna intonavano cori

inneggianti alla discriminazione territoriale variamente rivolti a più aree geografiche; gli stessi intonavano anche un coro offensivo verso l’istituzione calcistica;

che tali cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo e dal collaboratore della Procura Federale;

che con Com. Uff.n. 60/Div del 19.11.2013 questo Giudice Sportivo aveva inflitto alla società Como la sanzione della chiusura del settore dello stadio occupato dalla tifoseria

ultras per una gara effettiva, non meglio identificato negli atti ufficiali, con sospensione dell’esecuzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 16 comma 2 bis del C.G.S.;

che si rileva pertanto il ricorrere della medesima violazione di cui all’art. 11 comma 3

del C.G.S., con conseguente revoca della sospensione della sanzione inflitta con il

predetto comunicato ufficiale.

Tutto ciò premesso, d e l i b e r a di infliggere alla società Como la sanzione della chiusura del settore del proprio impianto sportivo individuabile nella curva posizionata alla sinistra della tribuna centrale per due

gare effettive di campionato con decorrenza immediata, oltre all’ammenda di € 500,00.

Ammenda

€ 5.000,00 Lumezzane S.P.A perché persona non identificata ma riconducibile alla società, indebitamente presente negli spogliatoi al termine della gara assumeva atteggiamenti reiteratamente offensivi e provocatori nei confronti degli ufficiali di gara e degli addetti federali.


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